Difesa dei professionisti nelle cause per vizi nascosti e difetti di conformità negli autoveicoli usati
Difendiamo i venditori di veicoli usati dalle normative a tutela dei consumatori e degli utenti. Normative molto specialistiche e di cui siamo esperti, avendo collaborato alla costruzione di importanti giurisprudenze a favore dei venditori professionali di veicoli.
Il Venditore risponderà nei confronti dell’Acquirente destinatario finale, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del veicolo, secondo quanto previsto dal Testo Unico della Legge Generale per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti e dalle altre leggi complementari (Regio Decreto Legislativo 1/2007 del 16 novembre), di seguito RDL 1/2007.
Resta inteso che il veicolo è conforme al contratto, salvo prova contraria, quando è conforme alla descrizione fatta dal Venditore; è idoneo all’uso al quale sono ordinariamente destinati veicoli dello stesso tipo; presentare la qualità e le caratteristiche abituali di un veicolo dello stesso tipo che l’Acquirente può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della sua natura.
Non saranno considerati difetti di conformità o vizi originari, essendo espressamente esclusi dalla garanzia:
– Quelli che erano conosciuti dall’Acquirente al momento della vendita, potevano essere conosciuti dall’ACQUIRENTE, o non potevano ragionevolmente essere ignorati, secondo i termini stabiliti dall’articolo 116.3 del RDL 1/2007, inclusi quelli relativi a l’aspetto interno ed esterno del veicolo, ed in generale quanti sono suscettibili di osservazione statica e dinamica dell’auto usata.
– Quelli dovuti alla normale usura del veicolo, dei suoi organi, parti, pezzi, accessori ed elementi di consumo, in funzione della sua età di immatricolazione e dei chilometri percorsi prima della vendita e durante il periodo di garanzia. Ai fini di quanto sopra, sono escluse dalla garanzia, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sostituzione di dischi, pastiglie freno, spazzole, frizioni, cinghie, batterie, ecc.
– Quelli relativi alla manutenzione regolarizzata dal produttore (oli, filtri, distribuzione, ecc.) nonché qualsiasi altra manutenzione non prevista dal produttore.- Quelli che sono dovuti ad uso improprio del veicolo o mancanza di diligenza, nonché ad errata manutenzione dello stesso da parte dell’Acquirente. Si intenderà che vi è manutenzione errata quando l’Acquirente non si attiene alle raccomandazioni del Produttore.
-Quelli che sono la conseguenza di una rapina o di un incidente. Il Venditore non sarà responsabile rispetto a quelle parti o elementi del veicolo che sono stati manipolati dall’Acquirente, né quando l’Acquirente abbia riparato il veicolo senza che il Venditore abbia dato la sua autorizzazione o abbia avuto la possibilità di verificare preventivamente il presunto difetto di conformità , salvo che per le circostanze in cui si è verificato l’evento che ha dato luogo al risarcimento, non era possibile ottemperare a tali requisiti.
– Per far valere il proprio diritto, l’Acquirente deve denunciare al Venditore il difetto di conformità accertato in maniera attendibile nel più breve tempo possibile, ed entro un termine massimo di DUE MESI, da quando è rimasto insoddisfatto del funzionamento del veicolo. L’ACQUIRENTE sarà responsabile dei danni e perdite effettivamente causati dal ritardo nella comunicazione.
– Il Venditore garante non sarà responsabile, né la garanzia avrà effetto, se l’ACQUIRENTE, beneficiario della stessa, ripara il veicolo, o lo stesso viene manomesso, senza che il VENDITORE abbia dato la sua autorizzazione o abbia avuto la possibilità di verificare preventivamente il presunto difetto di conformità…
– Il Venditore sarà informato dall’Acquirente del difetto di conformità e, una volta verificata la sua esistenza, determinerà modalità e modalità di esecuzione della riparazione, nonché l’officina presso la quale esaminarlo e, ove appropriato, riparato. , il veicolo.
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