Azioni di responsabilita' sociale e individuale. Richiesta di risarcimento azione ai soci amministratori per danni causati alla societa' commerciale.
I soci e/o amministratori di fatto o di diritto che cagionino danno sia alla società che ad altri soci e/o creditori, risponderanno solidalmente dei danni cagionati con azioni di responsabilità , attraverso 4 tipi di azioni:
Azione Sociale di Responsabilità
Ove si intenda risarcire la società per i danni cagionati da atti colposi, contrari alla Legge e agli Statuti. Rientrano in tali fattispecie tutte quelle disposizioni di denaro, sottoscrizione di mutui, nonché, compimento di atti di concorrenza sleale che gli amministratori potrebbero compiere. Tale responsabilità è disciplinata dall’articolo 241 della Legge sulle società di capitali.
Azione di responsabilità individuale
Quella promossa da soci o creditori che si sentono lesi dall’operato degli amministratori. All’interno di questa modalità rientrerebbero quei creditori che si sono trovati nell’impossibilità di riscuotere i propri crediti a causa di una chiusura di fatto della società debitrice. Tale responsabilità è disciplinata dall’articolo 241 della Legge sulle società di capitali.
Deviazione dell’azione di responsabilità per debiti della società nei confronti dei creditori
(Art. 376 LSC) perché la società è in via di scioglimento. È quell’azione che viene intentata per risarcire quei creditori i cui crediti sono stati frustrati dalla chiusura della società da parte degli amministratori. Il legislatore rende responsabili del pagamento dei debiti sociali gli amministratori che non rispettano l’obbligo di promuovere lo scioglimento della società da essi gestita se questa è in via di scioglimento (art. 367 LSC), che comprende solo i debiti generati dopo che la società è stata coinvolta in una causa di scioglimento.
Responsabilità degli amministratori per fallimento colpevole
Infine, la Legge Fallimentare consente al Giudice di dichiarare gli amministratori responsabili in tutto o in parte dei debiti della società fallita quando questi abbiano concorso al fallimento e questa sia stata qualificata come colpevole (art. 172 bis LC).
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La distinzione tra “azione sociale” e cosiddetta “azione individuale”
La differenza tra le due figure è che dipende dal patrimonio che ha subito il danno e, quindi, è destinato ad essere lasciato indenne. Se si tratta del patrimonio separato – la persona giuridica – si procederà all’azione sociale, se si tratta del patrimonio dei soci, l’azione individuale. e ha cagionato un danno alla società che dovrà risarcire se la violazione è stata colposa o dolosa (art. 1107-1108 CC). L’atto individuale non è un “atto” ma è semplicemente un rinvio. Il fatto che l’amministratore sia contrattualmente responsabile nei confronti della società e debba risarcire i danni cagionati dalla violazione del proprio contratto di amministrazione non esclude che, secondo norme generali (1902 CC) o particolari (ad esempio art. 20 LCD) egli può essere legittimato passivamente a sostenere un’azione di risarcimento, cessazione, revoca, indebito arricchimento, ecc.
Esercitato da un terzo o da un azionista. Così tracciata la distinzione, l’accento va posto non tanto sui beni danneggiati quanto sulla finalità di tutela della norma che impone l’onere all’amministratore e, quindi, al titolare dell’interesse tutelato dall’imposizione dell’onere violato dall’amministratore. Pertanto, l’azione societaria procederà quando l’amministratore abbia violato i suoi doveri di diligenza o lealtà, perché il legislatore impone tali doveri a tutela dell’integrità del patrimonio sociale. Se, oltre alla violazione di tali doveri, si verifica un danno a detto patrimonio, la società sarà legittimata ad esercitare l’azione sociale.
Prescindendo da tale presupposto, per determinare se un socio o un creditore possa citare in giudizio i curatori, occorrerà accertare non solo che gli attori abbiano subito un danno causalmente connesso alla condotta del curatore (poiché soci e creditori normalmente subiscono il danno, indirettamente, ogni volta che gli amministratori arrecano un danno al patrimonio sociale in quanto, o vedono diminuire il valore della loro partecipazione sociale – i soci – oppure vedono diminuire la solvibilità del loro debitore – i creditori -), ma se il danno è prodotto dal socio o creditore perché l’amministratore ha violato qualche dovere che la legge pone a suo carico a tutela dell’ambito giuridico del socio o creditore attore.
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