Esclusione dei soci
Quando i soci-amministratori o soci unici non contribuiscono alle società e arrecano danni con le loro azioni, creando un clima di scontro, anche bloccando la società, abbiamo soluzioni precise per questo tipo di conflitto. Possono conoscere attraverso la nostra consulenza specializzata come si può ottenere l’esclusione di un partner e richiedere a loro volta le responsabilità per i danni causati.
Oltre ai nostri esclusivi metodi di comprovata efficacia, la Legge sulle Società di Capitali, nel suo articolo 350 LSC (LEGGE 14030/2010) contempla tre fattispecie che consentono alla società a responsabilità limitata di acconsentire all’esclusione:
- Violazione dell’obbligo del partner di prestare servizi accessori.
- Socio amministratore che viola il divieto di concorrenza. In altri termini, quando si verifica tale restrizione, l’amministratore rende la sua posizione compatibile con la prestazione di servizi a società concorrenti.
- Socio amministratore condannato con sentenza passata in giudicato a risarcire la società dei danni cagionati da atti contrari alla legge o allo statuto o compiuti senza la dovuta diligenza. L’amministratore sarebbe stato condannato in sede giudiziale al risarcimento dei danni alla società, per aver commesso violazioni ai sensi della legge sulle società di capitali (LEGGE 14030/2010), atti contrari alle norme statutarie stabilite, o comportamenti senza diligenza dovuta.
Oltre a queste cause, ve ne possono essere altre che, essendo incorporate nello statuto, fungono da cause di esclusione allo stesso modo di quelle stabilite dalla LEGGE. Le cause di esclusione possono essere stabilite liberamente.
Sono valide cause di esclusione quelle legate alla violazione di un obbligo (ad esempio, lavorare per la società, o non lavorare) o a un divieto specificatamente dettagliato.
Comprendiamo la difficoltà di escludere un socio da una società con una percentuale superiore al 25%, se invece è un amministratore e si dimostra che ha arrecato danno alla società, ed è condannato per atti colposi, scorretti o altro danno arrecato, per quanto esiguo, si può intentare un’azione di responsabilità sociale e successivamente intentare l’esclusione dei soci e la cessazione del loro incarico, portandoli infine all’esclusione dalla società per vie legali.
Procedura di esclusione
Il procedimento si apre con la convocazione dell’assemblea per concordare l’esclusione.
Successivamente, la deliberazione dovrà essere assunta dall’assemblea, a maggioranza di almeno 2/3 del capitale sociale. Si tratta di uno dei casi contemplati dall’art. 199 LSC (LEGGE 14030/2010), per il quale è richiesta la maggioranza rafforzata.
Inoltre, se il socio possiede più del 25% del capitale, sarà necessario un accordo del Consiglio, adottato con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale, salvo il voto del socio che si intende escluso. In tal caso sarà necessario adire le competenti sedi giudiziarie per ottenere la ratifica dell’esclusione; Per l’effettiva esclusione sarà necessaria una ferma risoluzione giudiziale. In tal senso, il socio che abbia votato a favore dell’accordo avrà facoltà di esercitare l’azione di esclusione per conto della società qualora non vi abbia provveduto entro il termine di un mese dalla data della sua adozione.
Se il socio detiene meno del 25% del capitale, sarà necessario un accordo del Consiglio, adottato con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale, salvo il voto del socio che si intende escluso. In questo caso non è necessario intentare causa per la sua ratifica ed è sufficiente l’accordo. Ciò non esonera il partner escluso dalla possibilità di impugnare l’accordo, ma non paralizza l’esclusione.
Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza rafforzata per l’esclusione, esistono meccanismi alternativi…
Meccanismi più alternativi
Cosa succede quando non c’è una causa legale basata sulle disposizioni dell’articolo 350 LSC? Cosa si può fare se gli statuti non stabiliscono più cause di esclusione? Esistono altri meccanismi per separare definitivamente il partner?
Voto azione responsabilità sociale
Può accadere che non si raggiunga la maggioranza necessaria in Consiglio per poter escludere il socio. Se ciò accade, il resto dei soci potrebbe esercitare l’azione sociale di responsabilità, ad esempio, per violazione di qualsiasi divieto.
In questo caso non è necessario il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale, sarà sufficiente un voto a maggioranza semplice (più voti favorevoli che contrari).
Qualora il voto evidenzi l’esclusione del socio, il socio/amministratore deve immediatamente dimettersi dall’incarico e, inoltre, la società può chiedere il risarcimento dei danni cagionati. La disposizione di qualsiasi somma per danni comporta l’esclusione del partner colpevole.
Aumento di capitale
Uno dei mezzi più utilizzati è quello di procedere ad un aumento di capitale, in modo che i soci di minoranza, con scarsa capacità di finanziamento, non possano firmare l’accordo e la loro partecipazione venga diluita.
Tale meccanismo non è esente da rischi e deve essere adottato con cautela, in quanto quando l’aumento di capitale viene effettuato con il solo fine di ridurre la percentuale di partecipazione di un socio di minoranza (aumento di capitale strumentale), il patto può essere impugnato e dichiarato nullo.
I soci di minoranza potrebbero sostenere che l’aumento di capitale è superfluo ed iniquo, sostenendo che lo scopo con esso perseguito non è altro che quello di conseguire la diluizione della loro partecipazione per abuso di maggioranza e mancanza di informazioni.
Altro mezzo giuridico che consente di effettuare queste operazioni, una delle più diffuse, è la riduzione del capitale mediante l’ammortamento forzoso delle quote. (Art. 338 LSC (LEGGE 14030/2010)). In tal modo si discrimina l’effetto dell’operazione, liquidando solo le quote dei soci di minoranza. La Legge, nelle società per azioni, non richiede l’unanimità dei soci di minoranza, consente di articolare l’operazione con il voto della maggioranza dell’assemblea e dei soci interessati. Tuttavia, questa via legale non è adatta per le società di capitali poiché l’art. 329 LSC (LEGGE 14030/2010), se richiede il consenso di tutti i soci. Sia quelli interessati dalla riduzione del capitale sia quelli che non lo sono stati.
Un’altra delle alternative che la Legge ci mette a disposizione consiste nello scioglimento della società, e nella cessione delle sue attività e passività al socio di maggioranza con compenso economico da parte degli altri. (art. 81 L 3/2009 (LEGGE 5826/2009)) mediante la costituzione da parte del socio di maggioranza di una società parallela alla quale poi cede l’intero patrimonio della società cui partecipano i soci di minoranza; ovvero mediante elevazione del valore nominale delle azioni e successiva fusione della società con il socio di maggioranza (o con una società da questo controllata) in modo tale che il rapporto di cambio dei soci di minoranza non possa essere eseguito per mancato raggiungimento dell’unità, ed essi deve essere compensato in metallo; oppure ricorrendo alla trasformazione della società in società di persone, che costringerebbe i soci di minoranza a separarsi per timore di incorrere in responsabilità personale e successiva trasformazione in società per azioni.
Operazione fisarmonica
Consiste nel ridurre il capitale sociale a 0 e poi ampliarlo. I soci sottoscrittori del nuovo capitale sociale saranno costretti a versare conferimenti, il che escluderà i soci che non possono effettuare i contributi necessari e sarà escluso dalla società di fatto.
Effetti dell’esclusione
Qualunque sia la procedura di esclusione prescelta, la conseguenza dell’esclusione del socio è il rimborso del fair value delle sue azioni/azioni, per cui è necessario valutare preventivamente la partecipazione per evitare sorprese quando si tratta del valore del socio escluso.
In caso di mancato accordo anche su questo punto, le azioni o partecipazioni saranno valutate da un esperto indipendente nominato dal Registro Mercantile della sede legale su richiesta della società o di uno dei soci titolari.
L’esperto avrà un periodo di 2 mesi per preparare la sua relazione e notificarla tramite un notaio alla società e ai soci interessati, depositandola anche nel registro delle imprese.
Entro i 2 mesi successivi al ricevimento della relazione di valutazione, i soci interessati avranno il diritto di ottenere presso la sede legale il fair value delle proprie azioni o azioni quale prezzo di quelle che la società acquista o rimborso di quelle che ammortizzano.
Trascorso tale termine, gli amministratori depositano presso l’istituto di credito del termine comunale in cui si trova la sede legale, a nome degli interessati, l’importo corrispondente al suddetto valore.
In deroga a quanto sopra, in tutti quei casi in cui i creditori della società di capitali hanno diritto di opposizione, il rimborso ai soci può avvenire solo decorso il termine di 3 mesi dalla data della comunicazione personale ai creditori o della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Registro Mercantile e in uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel comune ove si trova la sede sociale, e sempre che i creditori ordinari non abbiano esercitato il diritto di opposizione.
Salvo che l’assemblea che abbia adottato i relativi accordi autorizzi l’acquisto da parte della società delle azioni o azioni dei soci interessati, ne effettui il rimborso o ne consegni l’importo, gli Amministratori, senza necessità di uno specifico accordo dell’Assemblea, conferiranno immediatamente atto pubblico di riduzione del capitale sociale indicando in esso le azioni o azioni riscattate, l’identità del socio o dei soci interessati, la causale del riscatto, la data del rimborso o della consegna e l’ammontare a cui il capitale sociale è stato ridotto.
Il socio escluso risponde con l’importo riscosso rispetto ai debiti sociali sottoscritti prima del rimborso per 5 anni. Risponderà anche di detto importo per danni causati alla società in un’azione di responsabilità sociale, potendo risarcire importi nel caso in cui l’esclusione sia dovuta alla condanna del socio per danni causati alla società.
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