Procedimenti giudiziari europei. Violazioni contrattuali.
In caso di problemi con l’adempimento di contratti con società di altri stati membri dell’Unione Europea, possiamo avanzare le azioni legali necessarie fino a quando non otteniamo il rispetto degli obblighi contrattuali assunti. Abbiamo un ufficio specializzato in questioni transfrontaliere in Italia e Francia, con numerosi casi risolti in entrambe le direzioni: per reclami ricevuti da paesi dell’Unione, nonché reclami presentati in altri paesi dell’Unione.
Nei procedimenti giudiziari in cui sono coinvolti due Stati membri dell’Unione Europea, in assenza di sottomissione a una determinata legge nazionale, si applicheranno le norme europee . Tra questi segnaliamo il Regolamento (CE) no 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pp. 6-16).
- Stabilisce le regole per l’intera UE secondo cui la legislazione nazionale dovrebbe applicarsi alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale che interessano più di un paese.
- Tale regolamento, noto come “Roma I”, si aggiunge ad altri due regolamenti — Roma II (obbligazioni extracontrattuali) e Roma III (divorzio e separazione personale)— per determinare la legge applicabile a diversi tipi di materia civile e commerciale.
Esclusioni
- Lo stato civile e la capacità delle persone fisiche
- Relazioni familiari
- Regimi patrimoniali tra coniugi
- Documenti che garantiscono il pagamento di una determinata somma di denaro, come cambiali, assegni e vaglia cambiari
- Arbitrato e scelta del foro competente
- Il diritto di società, associazioni o persone giuridiche
- I trust
- Trattative prima della conclusione di un contratto
Ambito della Legge Applicabile
- Il modo in cui un contratto viene interpretato e cosa deve essere fatto per adempierlo
- Le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi contrattuali, compresa la valutazione del danno
- Le diverse modalità di risoluzione degli obblighi contrattuali (es. pagamento, compensazione, risoluzione del contratto), prescrizione* e termini per agire in giudizio
- Le conseguenze della nullità del contratto
Libertà di scelta
- Il contratto sarà regolato dalla legge scelta dalle parti
- La legge può applicarsi a tutto o solo a parte del contratto
- Le parti possono, in ogni momento, concordare che il contratto sia regolato da una legge diversa
Legge applicabile in mancanza di scelta
- I contratti il cui scopo è la vendita, la prestazione di servizi, il franchising o la distribuzione sono regolati dalla legge del paese di residenza del venditore, del prestatore di servizi o dell’affiliato.
- I contratti che hanno ad oggetto immobili sono regolati dalla legge del Paese in cui si trova l’immobile, salvo nei casi di locazione temporanea e privata (massimo sei mesi consecutivi). In questi casi, la legge applicabile è quella del paese in cui il proprietario ha la sua residenza abituale.
- Le vendite di beni all’asta sono regolate dalla legge del paese in cui si svolge l’asta.
- Nel caso in cui al contratto non si applichi nessuna o più delle precedenti norme , esso è disciplinato dalla legge del Paese in cui ha la residenza abituale il soggetto che deve prestare la prestazione caratteristica del contratto.
Tuttavia, se il contratto ha legami più stretti con un paese diverso da quello suggerito da tali norme, sarà disciplinato dalla legge di tale paese. Questo stesso principio sarà seguito quando la legge applicabile non può essere determinata.
Contratti specifici
- Contratti per il trasporto di merci
- Contratti di trasporto passeggeri
- Contratti di consumo tra consumatori e professionisti
- Contratti assicurativi
- Contratti individuali di lavoro
Ci occupiamo di tutto
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