Ricorsi amministrativi: ricorsi per sostituzione, ricorsi al tribunale economico amministrativo appello e tribunale centrale.
La risorsa sostitutiva
Ha lo scopo di esaminare la legittimità degli atti amministrativi di contenuto economico disciplinati dal diritto tributario. Il ricorso per sostituzione è facoltativo ed è deliberato dall’organo che ha emesso l’atto. (artt. 222-225 LGT)
Il ricorso economico-amministrativo, che può essere proposto direttamente avverso una delibera o, se è stato proposto ricorso per revocazione, dopo che la stessa è stata deliberata; è deliberato da un organo diverso da quello che ha dettato l’atto impugnato, il Tribunale Economico-Amministrativo, e, a differenza del tribunale di reintegro, funge da bilancio necessario per il ricorso al contenzioso-amministrativo. (artt. 226-233 LGT)
La pretesa economico-amministrativa
si configura fin dalla sua origine come un percorso di controllo amministrativo preventivo che deve essere esaurito, affinché il contribuente possa adire i Tribunali per far valere i propri diritti e pretese nei confronti di un atto tributario che ritenga lesivo dei propri interessi.
Tale domanda preventiva e obbligatoria ha il fine ultimo di ridurre il contenzioso ed evitare di sovraccaricare le Corti di giustizia, sebbene, in molte occasioni, si sia rivelata inefficace nel raggiungere tale obiettivo, essendo fonte di indebiti ritardi nel procedimento di ricorso, che Ecco perché, con la riforma operata nella LGT nel 2015, è stata introdotta la procedura abbreviata in un’unica istanza per le materie meno complesse (art. 245 della LGT).
Pertanto, il reclamo economico-amministrativo è obbligatorio. In tal senso, l’articolo 228 della LGT afferma che la competenza dei tribunali economico-amministrativi sarà “inevitabile e inderogabile e non potrà essere alterata dalla volontà degli interessati”. In deroga a questa regola generale, avverso gli atti di gestione dei tributi degli enti locali è possibile solo proporre ricorso sostitutivo, configurandolo come obbligatorio e preventivo alla proposizione del ricorso contenzioso-amministrativo, senza poter presentare un reclamo economico-amministrativo;
Ricorso di Apello
Il superiore gerarchico dell’organo che ha emanato l’atto impugnato, dopo aver istruito il relativo fascicolo, deve emanare una delibera e darne comunicazione entro il termine massimo di 3 mesi.
Quando l’atto impugnato fosse stato espressamente deliberato, il silenzio del ricorso sarà disciolto.
Ma quando l’atto impugnato si fosse concluso per silenzio amministrativo, il silenzio dell’impugnazione sarà estimativo, sempre che non veda:
- In materia di trasmissione di poteri relativi al dominio o al servizio pubblico.
- quelle relative ad attività che possono nuocere all’ambiente.
- Infine quelli ricaduti in procedimenti di responsabilità patrimoniale delle Pubbliche Amministrazioni.
Accolto il ricorso, l’atto impugnato può intendersi annullato o modificato nel senso da noi richiesto. La delibera determinerà gli effetti specifici del ricorso..
Il ricorso straordinario per il riesame
In determinate circostanze, avrai comunque accesso a un altro ricorso amministrativo contro la risoluzione del ricorso. Si tratta del ricorso straordinario per riesame, che procede quando nella delibera impugnata
- È stato commesso un errore di fatto.
- C’era prevaricazione, corruzione, violenza, macchinazione fraudolenta o altri crimini.
- Sono stati presi in considerazione documenti o testimonianze successivamente dichiarati falsi con sentenza passata in giudicato.
- quando compaiono successivamente documenti di valore essenziale che provano l’errore della delibera.
In questi casi, l’interessato dispone di un termine compreso tra 3 mesi e 4 anni per presentare ricorso amministrativo. L’organo competente deve emettere e notificare la propria delibera entro un termine di 3 mesi. In caso contrario, il silenzio avrà carattere sprezzante, lasciando aperta la via giudiziaria.
Risorse per la correzione degli errori
Per quegli atti o transazioni fiscali in cui si apprezza un errore manifesto, abbiamo la risorsa per rettificare gli errori.
Articolo 109. Revoca degli atti e rettifica degli errori.
Le pubbliche amministrazioni possono revocare, fino a quando non sia decorso il termine di prescrizione, il loro gravame o atti sfavorevoli, purché tale revoca non costituisca dispensa o esenzione non consentita dalla legge, né sia contraria al principio di uguaglianza, a l’interesse pubblico o il sistema legale.
Le Pubbliche Amministrazioni possono altresì rettificare in qualsiasi momento, d’ufficio o su richiesta degli interessati, gli errori materiali, di fatto o di calcolo esistenti nei loro atti.
Ci occupiamo di tutto
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