Contenzioso amministrativo ricorsi

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Contenzioso amministrativo ricorsi avanti ai tribunali per atti tributari

Il ricorso contenzioso-amministrativo può essere proposto contro le deliberazioni che pongono fine al percorso economico-amministrativo o, nel caso di enti locali, con le eccezioni previste e contro la delibera che risolve il ricorso obbligatorio per la reintegrazione.

Quali tribunali sono incaricati di risolvere il ricorso contenzioso-amministrativo?

In materia di imposte statali:

Le Corti Superiori di Giustizia sapranno: Ricorsi avverso atti e delibere dei Tribunali Economico-Amministrativi Regionali e Locali che pongono fine al procedimento amministrativo.

Delle risoluzioni emesse dal Tribunale economico-amministrativo centrale in materia di imposte assegnate (articoli 74.1 d) ed e) della Legge organica 6/1985, del 1 luglio, sulla magistratura, di seguito, LOPJ, e articoli 10.1 d) e e) LJCA).

In tutti gli altri casi, spetta al Tribunale Nazionale conoscere i ricorsi: Avverso le delibere del Tribunale Economico-Amministrativo Centrale, cioè in caso di tributi demaniali non assegnati o quando la deliberazione della TEA Regionale e Locale è impugnabile.

In materia di tributi regionali o locali:

I Tribunali Contenzioso-Amministrativo, secondo i casi (articolo 74.1 a) e 91 del; LOPJ), nel caso di tributi regionali o locali la cui delibera sia stata adottata dagli organi economico-amministrativi delle comunità autonome (art. 20 LOFCA) o degli enti locali (137 LRBRL).

Le Corti Superiori di Giustizia, quando la conoscenza degli atti degli Enti locali e delle Amministrazioni delle Comunità Autonome, non è attribuita ai Tribunali del Contenzioso-Amministrativo (articolo 74.1 a) della LOPJ).

Le sentenze emesse dalla Camera del contenzioso amministrativo della Corte nazionale o dalle Corti superiori di giustizia sono soggette a ricorso dinanzi alla Corte suprema se ricorrono i presupposti dell’articolo 86 e seguenti della LJCA (articoli che regolano l’appello). matrimonio).

Quali sono i tipi di procedure?

Le procedure che possono essere seguite in questo ordinamento giurisdizionale sono disciplinate dalla Legge 29/1998 che disciplina il Contenzioso-Amministrativo.

Procedura ordinaria:

La procedura ordinaria per presentare un ricorso contenzioso-amministrativo è disciplinata dagli articoli da 43 a 77 della legge sul contenzioso-amministrativo. Prima della proposizione del ricorso contenzioso, il ricorrente deve soddisfare un presupposto, costituito dall’esaurimento dei ricorsi amministrativi (fino al termine del procedimento amministrativo), ovvero formulare le pretese che procedono contro l’inerzia amministrativa, ovvero la sua azione materiale in fatto.

Tale procedimento ha inizio con il deposito della memoria da parte del ricorrente, il quale si limiterà a citare il comportamento o l’azione contestata, chiedendo che il ricorso si consideri archiviato. Una volta accolto il ricorso, il giudice deve richiedere all’Amministrazione impugnata la trasmissione del fascicolo in questione, la quale Amministrazione deve a sua volta convocare gli interessati alla questione per un termine di cinque giorni. Dopo che il fascicolo è stato consegnato al ricorrente, gli viene concesso un termine di 20 giorni per presentare un atto di citazione in cui si farà riferimento ai fatti, alle ragioni di diritto e alle pretese che intende fare, nonché ai documenti che procedere a difendere la sua pretesa. Una volta depositata la domanda, questa sarà trasferita all’Amministrazione convenuta affinché entro 20 giorni possa formulare una risposta. Sebbene vi sia un processo di contestazione preventiva, che si svolge entro i primi 5 giorni dal termine per rispondere alla domanda, in cui il convenuto adduce le ragioni di incompetenza o inammissibilità della domanda che ritiene opportune. Nel tuo caso, l’attore sarà avvisato affinché possa opporre quanto opportuno entro un termine massimo di 5 giorni; concedendo, se del caso, 10 giorni per correggere i vizi eventualmente riscontrati.

Le parti, invece, possono chiedere all’organo di svolgere le necessarie prove per chiarire i fatti sui quali le parti non concordano e sono trascendenti nel merito della questione. La prova sarà disciplinata dalle norme contenute nel codice di procedura civile, dando 15 giorni per proporre e 30 giorni per esercitarsi. Le prove possono essere svolte anche d’ufficio, su proposta del Tribunale stesso, assicurando in ogni caso che le parti possano formulare le censure che riterranno pertinenti rispetto a tali prove. Le parti possono chiedere che si tenga un’udienza, che siano presentate le conclusioni o che la causa sia dichiarata chiusa, senza ulteriore istruttoria, per una sentenza, che deve essere emessa entro 10 giorni, consentendo una proroga motivata e comunicata alle parti. Le pronunce della Sentenza possono consistere nell’inammissibilità della domanda, nella sua totale o parziale stima o rigetto, e nell’eventuale ordinanza delle spese.

 

Procedura abbreviata:

La procedura abbreviata è disciplinata dall’articolo 78 della legge sul contenzioso amministrativo. Tale procedura si applica quando i Tribunali Contenzioso-Amministrativi e i Tribunali Contenzioso-Amministrativi Centrali vengono a conoscenza del compimento di atti fermi, questioni relative al personale dell’Amministrazione, questioni relative all’immigrazione e all’inammissibilità delle domande di asilo politico, doping in materia sportiva e questioni che avere un importo inferiore a 30.000 euro.

Si tratta di un procedimento essenzialmente orale incentrato sull’atto dibattimentale, in cui si accertano i fatti e si formulano le accuse e si assumono le prove ammesse. Le conclusioni presentate dopo la prova saranno anch’esse orali.

Presenta alcune peculiarità della procedura rispetto alla procedura ordinaria, rilevando che l’apertura avviene direttamente su richiesta (nella procedura ordinaria può avvenire, ma in pochi casi); Allo stesso modo, il processo probatorio non consente la formulazione di domande e il contraddittorio dei testi.

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