Processo Monitoraggio Europeo (RIchiesta di pagamento)
Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è una modalità di azione transfrontaliera per crediti pecuniari non contestati, sebbene, a differenza dell’ingiunzione di pagamento spagnola, includa non solo pretese di natura civile o commerciale ma anche quelle derivanti dal contratto di lavoro.
Il processo di ingiunzione di pagamento europeo è stato stabilito nella normativa comunitaria nel regolamento (CE) 1896/2006 del 12 dicembre 2006. E sebbene il regolamento comunitario sia direttamente applicabile in Spagna, la legge 4/2011 del 24 marzo ha introdotto un DF 23 nel LEC al fine di coordinare tale processo con le nostre regole procedurali, in cui è regolato l’ordine di pagamento europeo.
Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento si applica alla materia civile e commerciale transfrontaliera, da cui segue:
- La limitazione alle questioni transfrontaliere
Resta inteso, ai sensi dell’art. 3.1 del Regolamento (CE) 1896/2006, che si tratti di una controversia transfrontaliera quando almeno una delle parti è domiciliata o ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello a cui è adito il giudice adito è stato archiviato appartiene richiesta . In altri termini, l’elemento chiave per determinare la natura transfrontaliera è il domicilio o la residenza delle parti, per le quali le disposizioni dell’art. 3.2 del Regolamento (CE) 1896/2006. Resta inteso che l’accertamento del domicilio o della residenza abituale avviene al momento della presentazione dell’istanza di monitoraggio.
Va da sé che, nell’ambito dei casi transfrontalieri, troviamo un’altra limitazione, in quanto applicabile solo agli Stati membri.
- Il procedimento è limitato esclusivamente alle materie civili e commerciali, reclami per importi, reclami per prodotti difettosi, inadempienze contrattuali tra aziende e/o privati, acquisto di veicoli nuovi e/o usati, ecc. Sono escluse le questioni fiscali, doganali e amministrative, nonché i casi in cui lo Stato incorre in responsabilità per atti od omissioni nell’esercizio della sua potestà (acta iure imperii).
Nell’ambito della materia prettamente civile e commerciale, sono esclusi alcuni debiti (regimi matrimoniali, fallimentari, concordati preventivi e altre procedure assimilate, previdenziali, crediti derivanti da obbligazioni extracontrattuali, a meno che non siano stati oggetto di un accordo tra le parti o che vi è stato un riconoscimento di debito, o si riferiscono a debiti liquidi derivanti da una comunità di proprietari).
Elaborazione dell’ingiunzione di pagamento europea.
La competenza oggettiva a conoscere del procedimento di ingiunzione di pagamento è attribuita al Tribunale di primo grado. Per stabilire la competenza territoriale si deve seguire il regolamento (UE) 1215/2012 del 12 dicembre 2012, relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, e, nelle materie non previste, con la disciplina spagnola legislazione processuale.
Quando solo una parte del ricorso presenta i requisiti per la sua ammissione, l’Avvocato dell’Amministrazione Giudiziaria comunica tale circostanza al Giudice affinché quest’ultimo, con ordinanza e con le modalità previste in apposito modulo, proponga all’attore che accettano o respingono la proposta di obbligo di pagamento per l’importo indicato nella deliberazione giudiziale.
In detta proposta, l’attore deve essere informato che, se non accoglie la proposta o non risponde, la domanda è inammissibile, fermo restando che può proporre altra domanda, sempre attraverso i canali europei o optando per l’ordinanza nazionale per il processo di pagamento.
Se l’attore accetta la proposta formulata dal giudice, il credito restante può essere rivendicato mediante il relativo processo ai sensi del diritto nazionale o comunitario.
Il rigetto della richiesta di ingiunzione di pagamento europea sarà adottato con ordinanza, ai sensi dell’art. 11. Allo stesso modo, l’attore sarà informato dei motivi del licenziamento. Tale ordinanza non è impugnabile, ma nulla impedisce al ricorrente di chiedere nuovamente il pagamento attraverso la via nazionale o comunitaria che riterrà più opportuna.
Se l’Avvocato dell’Amministrazione Giudiziaria ritiene che l’istanza risponda ai requisiti, emette un decreto che obbliga l’imputato al pagamento.
L’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea è adottata con decreto entro un termine massimo di 30 giorni (senza contare il tempo impiegato dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la richiesta) dalla data di presentazione della domanda, e nella forma previsto nel modulo E che compare nell’allegato V del Regolamento 1896/2006.
Il convenuto può presentare entro 30 giorni dalla notifica della richiesta scritta di opporsi al reclamo.
Se un atto di opposizione è depositato entro il termine indicato, l’avvocato dell’amministrazione della giustizia notificherà all’attore che deve richiedere la prosecuzione della questione mediante la procedura corrispondente in conformità con le norme procedurali spagnole dinanzi al tribunale di primo grado, altrimenti commerciale o social che corrisponde, a meno che non abbia già espressamente richiesto che, in tal caso, il processo si concluda.
Nel caso in cui entro il termine indicato non sia stata presentata opposizione o il debito non sia stato pagato, l’Avvocato dell’Amministrazione Giudiziaria porrà fine al procedimento di ingiunzione di pagamento dichiarando l’ingiunzione di pagamento europea esecutiva con decreto e con le modalità previste nell’Articolo Allegato VII del Regolamento 1896/2006. Questo requisito sarà consegnato all’attore debitamente assistito dall’avvocato dell’amministrazione della giustizia, sull’originale o sulla copia, indicando questa circostanza.
La competenza per l’esecuzione in Spagna di un’ingiunzione di pagamento europea che ha acquisito forza esecutiva corrisponde al giudice di primo grado del domicilio del convenuto. Parimenti, è responsabile del diniego dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea, su richiesta del convenuto, nonché della limitazione dell’esecuzione, della costituzione di garanzia o della sospensione della procedura esecutiva di cui agli artt. 22 e 23 del Regolamento 1896/2006.
Ferme restando le disposizioni dei regolamenti contenuti nel Regolamento 1896/2006, le procedure di esecuzione in Spagna di ordini di pagamento europei emessi in altri Stati membri sono disciplinate dalle disposizioni della LEC. L’elaborazione del diniego dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea, nonché la limitazione dell’esecuzione, la sua sospensione o la costituzione di garanzia, saranno effettuate secondo quanto previsto dagli artt. 556 e segg. LEC, e sarà risolto con ordinanza non impugnabile.
Quando un’ingiunzione di pagamento europea deve essere eseguita in Spagna, l’attore deve presentare davanti al giudice competente una traduzione ufficiale in spagnolo o nella lingua ufficiale della comunità autonoma nel cui territorio si svolge il procedimento giudiziario di tale ingiunzione, certificata ai sensi del arte. 21 del Regolamento 1896/2006.
In generale, la competenza a riesaminare un’ingiunzione di pagamento europea corrisponde al giudice che l’ha emessa. Il riesame previsto dall’art. 20.2 del Regolamento 1896/2006 è trattato attraverso l’incidente di nullità degli atti giudiziari (art. 241LOPJ).
Le questioni procedurali non previste dal Regolamento 1896/2006 per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea saranno disciplinate dalle disposizioni relative al procedimento di ingiunzione di pagamento nazionale.
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