Insolvenza aziendale, fallimento, liquidazione giudiziaria, fallimento espresso
Le aziende commerciali possono avere situazioni di crisi. È importante rilevare tempestivamente una situazione di crisi aziendale e la raccomandazione del nostro studio legale è di evitare situazioni abusive di rifinanziamento bancario con garanzie estese e beni personali senza una chiara strategia di fuga, ma senza una soluzione migliorativa. L’imprenditore può ricominciare da capo purché non abbia consumato tutte le sue risorse personali e il suo patrimonio in un progetto senza futuro. In questi casi è importante conoscere il parere oggettivo degli esperti e aiutare l’imprenditore a decidere la soluzione migliore per il suo futuro, che in molti casi significa liquidare l’azienda e avviare contemporaneamente nuovi progetti.
La società potrebbe non avere una soluzione e per evitare l’irreparabile situazione di derivazione dei debiti commerciali verso gli amministratori della società e anche verso i soci se sono delegati, è importante che la società presenti un qualche tipo di liquidazione che proponiamo di seguito.
I metodi commerciali di liquidazione si basano sulla situazione della società. Dopo l’analisi della situazione aziendale effettuata dal nostro team di esperti, vi consiglieremo sulla tipologia che meglio si adatta alla situazione in cui si trova l’azienda.
Gli amministratori o soci delegati NON dovranno rispondere dei debiti aziendali, in nessuna delle modalità di liquidazione o fallimento, e ciò dipenderà in larga misura dal monitoraggio della procedura effettuato dai professionisti incaricati. Il nostro team esegue un intervento nell’intera procedura dall’inizio del contratto alla fine di esso con risultati accreditati del 100% dei casi risolti con successo.
Sconsigliamo in ogni caso la Cessazione dell’Attività lasciando Debiti, ovvero quello che comunemente viene definito “LASCIARE L’AZIENDA INATTIVA, CON DEBITI”, poiché alla fine dovrai rispondere dei debiti e non potrai cessare come amministratore della società. La legge stabilisce che gli amministratori di fatto o di diritto delle persone giuridiche che hanno cessato l’attività, rispondono con il proprio patrimonio degli obblighi tributari maturati e pendenti al momento della cessazione, sempre che non abbiano provveduto a quanto necessario per il loro pagamento o hanno adottato accordi o provvedimenti che causano il mancato pagamento. La presentazione di una qualsiasi delle nostre modalità di liquidazione o fallimento evita la derivazione di questa responsabilità nei confronti degli amministratori della società.
Soluzioni per insolvenze aziendali
MODALITÀ 1: CONCORSO ESPRESSO. CONCLUSIONE PER MANCANZA DI MASSA.
Modalità del fallimento, che si caratterizza per la rapidità nell’estinzione della società, concordata con provvedimento giudiziale, senza nominare effettivamente un curatore fallimentare . Le funzioni di liquidazione sono svolte dallo stesso amministratore che diventa liquidatore al solo scopo di classificare e ripartire i beni esistenti nella società al momento dell’emissione del provvedimento di scioglimento ed estinzione.
L’arte. 37 bis del TRLC nella formulazione in vigore dal 26 settembre 2022 prevede che si consideri fallimento senza massa quando si verificano nel presente decreto le seguenti fattispecie: a) Il fallito è privo di beni e diritti esigibili. b) Il costo di realizzo dei beni e dei diritti del fallito è manifestamente sproporzionato rispetto al prevedibile valore di mercato. c) I beni ei diritti del fallito a titolo gratuito erano inferiori al prevedibile costo della procedura. d) I privilegi e gli oneri esistenti sui beni e diritti del fallito sono per un importo superiore al valore di mercato di tali beni e diritti. Questa disposizione è applicabile, in conformità con la prima disposizione transitoria della legge 16/2022, del 5 settembre, sezione 1º 1ª, a tutti i fallimenti dichiarati dopo la sua entrata in vigore.
L’articolo 37 ter del TRLC nella formulazione in vigore dal 26 settembre 2022 prevede che se dall’istanza di dichiarazione di fallimento e dai documenti di accompagnamento risulta che il debitore si trova in una delle situazioni di cui al precedente articolo, il giudice emette un’ordinanza che dichiara il fallimento, con espressione della responsabilità risultante dalla documentazione, senza ulteriori pronunce, disponendo il rinvio telematico alla “Gazzetta Ufficiale dello Stato” per la pubblicazione nel supplemento dell’Albo Unico dell’Editto Giudiziario e la pubblicazione nella Pubblica Fallimentare cancelleria con ricorso al creditore o ai creditori rappresentanti almeno il cinque per cento del passivo affinché, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando, possano chiedere la nomina di un curatore fallimentare per l’archiviazione.
Relazione motivata e documentata sui seguenti punti:
1.º Se vi sono prove sufficienti che il debitore ha compiuto atti lesivi della massa attiva che sono revocabili secondo le disposizioni della presente legge.
2° Se sussistono sufficienti indizi per l’esercizio dell’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori o liquidatori, di diritto o di fatto, della persona giuridica fallita, ovvero nei confronti della persona fisica designata dalla persona giuridica amministratrice per l’esercizio permanente delle funzioni inerente alla qualità di amministratore della persona giuridica e nei confronti della persona, qualunque sia la sua denominazione, a cui sono stati attribuiti poteri di vertice della società quando non vi sia delega permanente di poteri da parte del consiglio a uno o più amministratori delegati.
3° Se ci sono indicazioni sufficienti che il concorso potrebbe essere classificato come colpevole.
Nel caso in cui, entro il termine, nessun legittimo interessato abbia avanzato tale richiesta, procederà ad emettere ordinanza contenente i pronunci previsti dall’articolo 485 TRLC, disponendo la chiusura provvisoria della pagina aperta alle persone giuridiche comprese nel presente congiunto domanda nel pubblico registro in cui sono iscritti. Non appena tale deliberazione sarà passata in giudicato, l’avvocato dell’Amministrazione di Giustizia emetterà un’ordinanza contenente testimonianza della deliberazione, esprimendone la fermezza, che sarà trasmessa per via telematica alla corrispondente cancelleria. Trascorso un anno da quando il giudice ha disposto la chiusura del foglio di registrazione senza la riapertura del concorso, il cancelliere procederà alla cancellazione della registrazione della persona giuridica, con chiusura definitiva del foglio.
Il nostro ufficio è un esperto nel raggiungere l’estinzione della società attraverso questo tipo di concorsi senza massa. Questo tipo di fallimento può essere concordato solo dal giudice stesso che deciderà in base alla situazione della società , ma dalla nostra vasta esperienza in queste procedure sappiamo come ottenere il tribunale commerciale per concordare questo tipo di liquidazione, adattando la società ai requisiti necessari. .
Nel caso in cui la società non soddisfi i requisiti ed è difficile adeguarsi ad essi per la tipologia dei debiti, si può sempre optare per la seconda tipologia di estinzione ovvero fallimento volontario con liquidazione immediata (vedi modalità fallimento con liquidazione immediata).
In una prima consultazione della situazione dell’azienda, sapremo se ha i requisiti per presentare un’offerta espressa. Non fa differenza se l’azienda è inattiva da anni.
En una primera consulta de la situación de la sociedad ya sabremos si cumple requisitos para presentación de concurso exprés. Es indiferente si la sociedad lleva años inactiva.
- Società con debiti, non esiste un importo minimo o massimo
- Società senza lavoratori o che sono stati licenziati prima della presentazione della domanda davanti ai tribunali commerciali. Se esistono, il nostro team pianifica il licenziamento
- Società che ha cessato o cesserà la propria attività
- Società Senza BENI, o beni di scarso valore, o, se del caso, immobili con crediti con garanzia ipotecaria, ma con debiti significativi verso i creditori
Successivamente, il nostro team pianifica ed esegue le relative operazioni di liquidazione, redigendo verbale e certificato di liquidazione che sarà comunicato ai diversi tribunali e che si conclude con la totale scomparsa della società.
Per verificare se la tua azienda è un candidato perfetto per un CONCORSO e la sua contestuale conclusione, consulta il nostro team su appuntamento senza impegno e riceverai una consulenza completa senza alcun costo al primo consulto.
MODALITA’ 2: LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA DELLE SOCIETA’ ATTRAVERSO IL CREDITO FALLIMENTO CON IMMEDIATA LIQUIDAZIONE.
Se la società, per la tipologia del volume dei debiti, ha debiti significativi nei confronti di creditori privilegiati, inclusi i lavoratori con significativi compensi per anzianità, l’Agenzia delle Entrate e la Previdenza Sociale, questo tipo di liquidazione può essere opportuno. E’ indicato nei casi in cui non sia concordata la precedente modalità (vedi gara espressa).
Come nel caso precedente, il nostro team di esperti prepara la società in anticipo rispetto alla richiesta di liquidazione, sia a livello contabile che commerciale per evitare successivamente situazioni di responsabilità.
La domanda al tribunale è accompagnata dai documenti necessari esaminati e preparati personalmente dal nostro team per garantire il buon esito della liquidazione senza provocare colpe per gli imprenditori, che è il nostro primo obiettivo.
Nella stessa causa fallimentare viene chiesta l’immediata liquidazione della società, con la conseguenza che il tribunale nomina un liquidatore che provvederà alla liquidazione del patrimonio e al pagamento, ove opportuno, dei debiti della società fino a concorrenza del patrimonio. In questa modalità non c’è né una fase comune né una fase concordataria, che si traduce in una rapida liquidazione della società. La durata è compresa tra i 6 e i 18 mesi, ma a differenza di altri professionisti, il nostro studio si occupa della liquidazione collaborando con il curatore fallimentare mentre l’imprenditore cessa di ricoprire la carica di amministratore, potendo avviare altre attività mentre la procedura si risolve.
Il successo del nostro lavoro in questa materia è il 100% di risultati positivi, avendo liquidato ognuna delle società senza responsabilità per il datore di lavoro.
MODALITÀ 3: FALLIMENTO VOLONTARIO DEI CREDITORI.
Le aziende possono entrare in situazioni di insolvenza per mancanza di liquidità anche quando dispongono di patrimoni significativi.Nella maggior parte dei casi, questa mancanza di liquidità si trasforma in insolvenza dell’azienda per l’impossibilità di far fronte agli obblighi in essere e questo, se non affrontato in tempo, può diventare RESPONSABILITÀ GRAVE E REALE PER GLI AMMINISTRATORI E I SOCI DELLA SOCIETÀ.
L’obbligo di dichiarare fallimento si rileva quando vi sono inadempienze diffuse e soprattutto quando vi sono debiti tributari e previdenziali accumulati di durata superiore a 3 mesi unitamente a stipendi in attesa di pagamento per lo stesso periodo.
In questi casi, se non c’è fallimento, può accadere che un creditore chieda al Tribunale il FALLIMENTO NECESSARIO e in tal caso si può considerare fallimento colpevole e gli amministratori devono assumersi i debiti sociali con i loro beni personali.
In precedenza abbiamo fatto una COMUNICAZIONE DI TRATTATIVA al Tribunale. Dove hai un periodo di 3 mesi per negoziare con i creditori senza incorrere in responsabilità e senza che nessun creditore possa chiedere il fallimento necessario. Tale comunicazione è resa ai sensi dell’art. 583 Testo Unico della Legge Fallimentare. Successivamente alla comunicazione potrà essere richiesta la nomina di un esperto in ristrutturazione che non avrà funzioni di intervento.
Trascorsi i tre mesi, se è stato raggiunto un accordo a ripartizione con i propri creditori, il fascicolo della procedura viene comunicato al tribunale. La società è uscita dall’insolvenza.
Se gli accordi non vengono raggiunti entro i tre mesi, il mese successivo verrà presentata dichiarazione di fallimento volontario. Detta comunicazione di fallimento volontario può essere fatta con l’intento di dare continuità all’azienda, ma attraverso l’accordo giudiziale di stralcio e attesa sui debiti aziendali per favorire la continuità. È quella che viene definita la fase concordataria, alla quale seguirà comunque un curatore fallimentare all’uopo nominato. Qualora si giungesse finalmente all’omologazione del concordato preventivo, la società uscirebbe dalla situazione di insolvenza e dalla situazione fallimentare, uscendo dalle amministrazioni giudiziarie ed avendo ottenuto consistenti cancellazioni ed attendendo i propri debiti sociali attraverso l’approvazione giudiziale del accordo di accordo.
Se non è possibile concordare l’accordo, la società andrà in liquidazione, lasciandola estinta e senza responsabilità per i soci.
Abbiamo comprovata esperienza in fallimenti da € 50.000,00 a € 100.000,00,00. Siamo amministratori fallimentari .
MODALITÀ 4: IMPRENDITORI DELLA SECONDA CHANCE
La legge 25/2015, del 28 luglio, sul meccanismo della seconda opportunità, la riduzione dell’onere finanziario e altre misure di ordine sociale, comunemente nota come legge della seconda opportunità, è stata approvata nel 2015 e riformata nel settembre 2022 con l’obiettivo di offrire individui e lavoratori autonomi un meccanismo legale con cui ridurre o cancellare i propri debiti dopo un fallimento economico, aziendale o personale, in modo che possano essere esonerati dai debiti che si sono trascinati e possano rimettere in carreggiata la propria vita: una legge che, insomma, offre una seconda possibilità.
Chi può beneficiare della legge sulla seconda opportunità?
Questo meccanismo legale è rivolto alle persone fisiche e ai lavoratori autonomi i cui debiti totali non superano i 5 milioni di euro.
Qual è il processo da seguire?
Ricorso indirizzato al tribunale commerciale
Il processo di seconda possibilità inizia quindi con la richiesta rivolta al tribunale commerciale, indipendentemente dal fatto che il debitore sia autonomo o meno. Il contenuto della richiesta deve essere dettagliato e chiaro circa la situazione personale del debitore, il rispetto dei requisiti, il tipo di insolvenza e il reddito disponibile.
Una volta evasa la domanda con i documenti comprovanti la situazione del debitore e le sue possibilità, inizia la fase giudiziale dove il debitore può scegliere tra l’esonero con liquidazione dei beni o senza liquidazione ma con piano di pagamento.
Entrambe le modalità sono intercambiabili, in quanto il debitore che ha ottenuto un esonero provvisorio con piano di pagamento può in ogni momento lasciarlo senza effetto e richiedere l’esenzione con liquidazione.
Esenzione con piano di pagamento
Con questa opzione, il debitore potrà proteggere la sua casa di famiglia e gli eventuali beni aziendali, cancellando una parte dei suoi debiti e dovendo pagare il resto dei suoi debiti attraverso un piano di pagamento di 3 o 5 anni.
In caso di scelta del piano di pagamento, il legale dell’amministrazione di giustizia trasmette personalmente la proposta ai creditori affinché, entro dieci giorni, possano formulare le loro contestazioni sulla concordanza dei bilanci e dei requisiti di legge.
Una volta presentate le contestazioni o decorsi i dieci giorni, il giudice concede provvisoriamente l’esonero dalla responsabilità insoddisfatta e approva il piano di liquidazione nei termini della proposta o con le modifiche che riterrà opportune.
Infine, trascorso il termine pattuito per il piano di pagamento senza che sia stato revocato l’esonero, il Giudice procederà a concedere l’esonero definitivo dalla responsabilità insoddisfatta mediante ordinanza.
Esenzione con liquidazione
Con questa opzione, il debitore potrà cancellare tutti i suoi debiti insoluti (ad eccezione di quelli legalmente non esentabili ) in cambio del sacrificio di tutti i suoi eventuali beni.
Se il debitore opta per la liquidazione del proprio patrimonio, il passo successivo sarà il fallimento consecutivo, in cui verrà chiesta la cancellazione dei debiti, che dopo la riforma si estende a tutti i crediti fallimentari ea carico del patrimonio.
Le misure introdotte dalla riforma fallimentare
Finora la Legge della Seconda Opportunità si basava sull’accordo di pagamento stragiudiziale e sul beneficio di esonero del passivo insoddisfatto (BEPI) con cui il giudice competente, a fronte di un accordo fallito, determinava quale percentuale del debito poteva essere esonerata .
Dopo la riforma fallimentare, è stato eliminato l’obbligo di tentare un accordo stragiudiziale di pagamento e sono stati estesi i debiti esonerabili al fallimento e alla successione, oltre a disciplinare due possibili alternative di cancellazione del debito: l’esonero con liquidazione dei beni o con un piano di pagamento senza liquidazione.
La liquidazione dei beni del debitore non è richiesta per esonerare i suoi debiti
Se il debitore desidera l’esonero dei debiti senza previa liquidazione del suo patrimonio, deve impegnarsi in un piano di pagamento in cui alloca il suo reddito e reddito futuro per un periodo generale di tre anni per soddisfare i suoi debiti.
Una richiesta di fallimento viene depositata davanti ai tribunali commerciali senza la necessità di stipulare un accordo extragiudiziale
Con la nuova Legge sulla Seconda Opportunità è possibile cancellare fino a un massimo di 10.000 euro di debito con l’Erario e altri 10.000 euro di debito con la Previdenza Sociale.
La differenza essenziale di questo processo è che il debitore, dopo essersi sottoposto a questo processo, vede tutti i suoi debiti esonerati con la liquidazione del suo patrimonio, a differenza della regola generale che stabilisce che i debiti saranno soddisfatti dal debitore con i suoi beni attuali. futuri.
Quali requisiti sono richiesti?
La Legge stabilisce diversi requisiti che il debitore deve soddisfare per beneficiare di questo meccanismo legale e veder esonerati i propri debiti:
- I beni del debitore sono insufficienti a soddisfare le pretese dei creditori.
- Il debitore deve aver agito in buona fede.
Cosa si intende per buona fede in questo processo?
La legge richiede che il debitore abbia la buona fede come prerequisito per l’esonero dei suoi debiti. Affinché la buona fede del debitore possa essere apprezzata, è necessario quanto segue:
- Non essere stato giudicato colpevole di bancarotta. Tuttavia, la legge stabilisce che il giudice può esonerare dai debiti anche quando il fallimento è stato dichiarato colpevole, purché il debitore non apprezzi il dolo o la negligenza.
- Non essere stato condannato con sentenza definitiva per reati contro il patrimonio, contro l’ordine socioeconomico, per falsità in atti, contro l’Erario o la Previdenza Sociale nei 10 anni precedenti la domanda.
Dopo il processo, tutti i debiti vengono esonerati?
La Legge prevede due eccezioni all’esonero dei debiti del fallito: i crediti alimentari, ei crediti di diritto pubblico (Erario e Previdenza Sociale) fino al limite di 10.000 euro per ciascuna tipologia di debito, con un massimo di 20.000.
I primi 5.000 vengono annullati integralmente e il 50% da quella cifra fino al limite stabilito. Il resto del debito pubblico sarà soggetto a un piano di pagamento come avveniva in precedenza
Il debitore può mantenere la sua residenza abituale?
Grazie alla riforma, il debitore potrà mantenere la propria abitazione purché venga redatto un piano di pagamento per soddisfare parte del debito non esonerabile , nonché una certa parte di quello esonerabile. Detto piano di pagamento può avere un’attesa fino a cinque anni senza interessi.
In caso di pignoramento, la Legge della Seconda Opportunità consente al debitore che non ha più beni di vedersi esonerato il 100% dei debiti insoluti una volta consegnata la casa.
Può essere eseguito in parallelo a qualche tipo di liquidazione o fallimento di una società mercantile?
Se l’imprenditore che ha optato per una qualsiasi delle suddette modalità di liquidazione o fallimento ha debiti aziendali personalmente garantiti, può optare anche per questa procedura per l’esonero dei debiti a livello personale, potendo ricominciare senza problemi nel mondo degli affari
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