Operazioni con parti correlate
Quando il prezzo è certo e c’è un accordo tra la parte acquirente e quella venditrice perché si tratta di operazioni collegate, cioè quando c’è una partecipazione di capitale tra la società acquirente e quella venditrice o sono gli stessi soci in entrambe le società con una partecipazione di oltre il 25%, potremmo trovarci di fronte a un caso di operazioni con parti correlate.
Questo tipo di operazioni deve essere supportata da un accertamento per ottemperare ai requisiti stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. Eseguendo la valutazione dell’azienda si risparmiano sia sopralluoghi che sanzioni da parte di questo ente che possono essere assolutamente sproporzionate.
Regole di valutazione
A.- Rapporto di audit favorevole. La valutazione sarà effettuata sulla base del valore teorico risultante dall’ultimo bilancio approvato, a condizione che questo, obbligatorio o volontario, sia stato sottoposto a revisione e verifica e il rapporto di revisione sia favorevole.
B.- Bilancio non certificato o relazione di revisione sfavorevole. Nel caso in cui il bilancio non sia stato verificato o la relazione di revisione non sia favorevole, la valutazione sarà effettuata dal valore più alto dei seguenti tre:
- Valore nominale
- Valore teorico risultante dall’ultimo bilancio approvato
- Valore risultante dalla capitalizzazione con aliquota del 20 per cento della media degli utili dei tre esercizi chiusi prima della data di decorrenza dell’Imposta
I dividendi distribuiti e gli accantonamenti a riserve saranno computati nei benefici, esclusi quelli per regolarizzazione o aggiornamento dei bilanci.
Per calcolare la capitalizzazione del profitto medio si può utilizzare la seguente formula:
Essendo B1, B2 e B3 gli utili di ciascuno dei tre esercizi chiusi antecedentemente alla data di decorrenza dell’imposta.
In primo luogo, prima di un’operazione di compravendita di azioni/o azioni, tra soci, società collegate, che possono essere considerate operazioni correlate e in tal caso, il valore fiscale deve essere preventivamente conosciuto al fine di evitare un controllo e sanzioni importanti futuro,
Nel caso in cui il valore della Compravendita di azioni e/o azioni sia inferiore ai valori stabiliti dall’Agenzia delle Entrate, si consiglia la redazione di un verbale di VALUTAZIONE – ai fini fiscali che esporrebbe le ragioni economico-societarie che hanno portato a scambiare la transazione al di sotto del suo valore. La Relazione ha valore di perizia e sarà effettuata contestualmente alla trasmissione e confluirà sia nell’atto di compravendita che nel conto economico dell’anno successivo.
Tale relazione è consigliata anche quando l’operazione societaria si realizzi mediante riduzione del capitale o acquisto di azioni proprie, ove l’Agenzia delle Entrate applichi gli stessi metodi di valutazione previsti per le compravendite tra soci.
L’applicazione dell’operazione legata alla vendita tra soci-amministratori e/o società controllate, «può avere conseguenze fiscali devastanti se le regole di valutazione delle operazioni con parti correlate sono applicate dall’Amministrazione Finanziaria, con un duplice effetto correttivo che colpisce la società e /o socio cedente, nonché la società acquirente e/o socio.
Evitare detto sopralluogo e applicazione del doppio correttivo effettuando una preventiva valutazione economico-fiscale del valore dell’azienda e comunicando l’operazione collegato.
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